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L'avvocato è un libero
professionista che svolge attività giudiziale (difesa e rappresentanza in
giudizio) e stragiudiziale (consulenze periodiche, stesura di pareri,
arbitrati, redazione di contratti particolarmente complessi). Per diventare
avvocato è necessario, essere in possesso della laurea in
giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento, oppure della laurea
specialistica in scienze giuridiche e superare l'esame di abilitazione alla
professione ( esame di stato). Prima dell'esame di stato bisogna
avere superato con profitto due anni di praticantato presso uno studio
legale (la pratica viene attestata ogni sei mesi dal relativo consiglio
dell'ordine degli avvocati presso il quale si è iscritti, con deposito per
ogni semestre di almeno 20 verbali d'udienza firmati dal giudice deliberante
che attestino la partecipazione alla medesima). Ogni anno viene emanato dal
Ministero della giustizia un bando per l'abilitazione professionale
all'esercizio della professione di avvocato che stabilisce modalità e
requisiti per poter partecipare al concorso: compiuti i due anni di pratica
si presenta domanda presso la Corte d'Appello nel cui distretto si trova il
circondario di tribunale nel cui ambito si è iscritti. Le prove dell'esame
sono scritte ed orali: gli scritti si svolgono nel mese di dicembre di ogni
anno e consistono in un tema di diritto civile (2 tracce a scelta), un tema
di diritto penale (2 tracce a scelta), ed un atto giudiziario (civile,
penale od amministrativo). La prova orale consiste in un esame concernente 6
materie a scelta tra le seguenti: diritto civile, diritto costituzionale,
diritto commerciale, diritto tributario, diritto del lavoro, diritto
amministrativo, diritto dell'Unione europea, diritto penale, diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale
privato, diritto ecclesiastico, deontologia professionale. La scelta delle
materie è libera, con l'eccezione relativa all'obbligo di presentare almeno
una delle due materie processuali (civile o penale), e la conoscenza dei
fondamenti di deontologia forense. L'attestazione di superamento dell'esame
è titolo per richiedere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati tenuto dal
Consiglio dell'Ordine competente per il circondario nel quale si intende
eleggere il domicilio professionale. L'iscrizione all'Albo è seguita da un
giuramento reso in pubblica udienza avanti al Tribunale in composizione
collegiale o alla Corte d'appello. Solo a seguito di tale giuramento è
consentito l'uso del titolo di avvocato e il pieno esercizio delle
professione. Per esercitare la professione avanti alcune corti (le
cosiddette giurisdizioni superiori: Corte Costituzionale, Corte di
Cassazione ecc.) è necessario aver compiuto 9 anni di attività professionale
come avvocato (in precedenza si richiedevano 5 anni come procuratore legale
e 7 come avvocato), ovvero aver superato un ulteriore esame di abilitazione
avente ad oggetto una prova scritta relativa ad un ricorso in Cassazione
(penale o civile), ed un colloquio orale. Il praticante Avvocato, dopo 1
anno di pratica, è ammesso all'esercizio provvisorio presso i fori delle
circoscrizioni del Tribunale appartenente alla propria Corte di Appello,
fino ad un valore di euro 25822,54 euro per la cause civili, salvo
determinate materie, e per le penali per le cause a citazione diretta in
giudizio (le ex cause pretorili). L'abilitazione del praticante ha durata
temporale limitata, dopo 6 anni il praticante, che nel frattempo non abbia
superato l'esame, decade dall'abilitazione (fatta salva la possibilità
comunque di continuare a sostenere l'esame). Il questa sezione troverete
tutte le facoltà italiane di giurisprudenza, gli ordini professionali e
master o corsi di specializzazione relativi alla figura professionale. |